Art. 1.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità di cui alla presente legge, provvedono a realizzare nelle immediate vicinanze delle sedi stradali, situate all'interno o in prossimità di zone di particolare pregio ambientale e faunistico, opere e interventi per la protezione di anfibi e piccoli mammiferi dai rischi connessi al traffico automobilistico.
      2. Alla realizzazione degli interventi concorrono, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Ente nazionale per le strade-ANAS Spa, le province, le comunità montane, i comuni e i loro consorzi, gli enti di gestione dei parchi, delle oasi e delle riserve naturali.
      3. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 sono realizzati i seguenti interventi:

          a) costruzione di tunnel sotto il manto stradale per consentire il passaggio di piccoli animali;

          b) collocazione lungo le strade di reti metalliche, di altezza non superiore a 50 centimetri, per impedire ai piccoli animali di attraversare la sede stradale;

          c) installazione di segnaletica verticale e orizzontale per informare gli utenti stradali della presenza di piccoli animali.